COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 3 giugno 2005 Decisione del Giudice Sportivo Campionato di Prima Categoria GARA VIRTUS BAIA – REAL MONTE DI PROCIDA DEL 28/5/05

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 3 giugno 2005 Decisione del Giudice Sportivo Campionato di Prima Categoria GARA VIRTUS BAIA – REAL MONTE DI PROCIDA DEL 28/5/05 Il G.S., letto il referto arbitrale, nonché il relativo supplemento ed il rapporto del Commissario di Campo, rileva preliminarmente che la gara in epigrafe si è disputata senza la presenza della forza pubblica, che al temine del primo tempo numerosi calciatori della società Real Monte di Procida accerchiavano l’arbitro e lo strattonavano criticando il suo operato e che vari dirigenti e sostenitori della detta società, stazionavano indebitamente nello spazio antistante gli spogliatoi e nonostante i ripetuti inviti dell’arbitro e del Commissario di Campo non si allontanavano; che mentre l’arbitro si accingeva a raggiungere il centrocampo per iniziare il secondo tempo, questi notava che il calciatore n. 16 del Real Monte di Procida, sig. Illiano Luigi, colpiva con un pugno l’allenatore del Virtu Baia e con un altro pugno un calciatore del Virtus Baia e spalleggiato da alcuni dirigenti del Real Monte di Procida che reiterava più volte l’aggressione al già citato allenatore e calciatori avversari provocando una rissa che nonostante i ripetuti richiami dell’arbitro non terminavano, anzi successivamente il sig. Illiano Luigi ritentava l’aggressione, senza riuscirvi perché bloccato dai dirigenti locali. A questo punto, dopo aver constatato l’impossibilità di riprendere la gara in condizioni di tranquillità ambientale ed anche in considerazione dell’assenza ella forza pubblica l’arbitro la sospendeva. Per tali Visto l’art. 12 CGS; DELIBERA di infliggere alla società Real Monte di Procida la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3. per i provvedimenti a carico dei singoli si rimanda alla camicia di gara.
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