COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 3 giugno 2005 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO ATL. BENEVENTO – GARA ATL. BENEVENTO / REAL SGL SANNIO DEL 24.4.05 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 3 giugno 2005 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO ATL. BENEVENTO – GARA ATL. BENEVENTO / REAL SGL SANNIO DEL 24.4.05 – 1^ CAT. La C.D., letto il reclamo della società Atl. Benevento avverso i provvedimenti disciplinari, determinati dal Giudice Sportivo, come dal C.U. n. 87 del 24.4.05, a carico dei calciatori Melisi Mario, Panza Franco e De Luca Fabio, visti gli atti ufficiali, osserva che appare indiscutibile la gravità del comportamento tenuto dai tre calciatori, atteso che il referto di gara è stato confermato dal direttore di gara all’atto della sua audizione, disposta da questa C.D. e verificatasi in data 23.5.2005. Da un’approfondita disamina degli atti ufficiali, risulta tuttavia che, mentre la sanzione inflitta al calciatore De Luca Fabio si appalesa proporzionata all’infrazione commessa, quelle determinate a carico dei calciatori Panza Franco e Melisi Mario devono essere più equamente commisurate. Quanto al calciatore Panza Franco, invero, la stessa descrizione del suo comportamento, come operata dall’arbitro, induce (“… fermando la sua corsa”) a ritenere che possa essere meglio conforme all’episodio la squalifica per cinque giornate di gara. In relazione al calciatore Melisi Mario, non è possibile conferire valore idoneo alla confutazione del rapporto arbitrale – unico elemento probatorio, con valenza di fonte privilegiata di prova – alla dichiarazione di parte, ad opera della società reclamante, secondo la quale il Melisi avrebbe solo “tentato” di colpire l’arbitro. Si consideri, al riguardo, che, come già specificato, il direttore di gara, all’atto della propria audizione, ha confermato in toto il suo stesso referto di gara. Tuttavia, ad avviso di questa C.D., l’evento in questione trova giusta sanzione nella squalifica del calciatore medesimo fino al 30.11.2007. P.Q.M. DELIBERA di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo le squalifiche, inflitte dal Giudice Sportivo, come segue: a carico di Panza Franco, da sette a cinque giornate di gara; a carico di Melisi Mario, a tutto il 30.11.2007; respinge nel resto; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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