COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 3 giugno 2005 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO IRPINIA TEORA – GARA IRPINIA TEORA / CONZA DEL 23.04.05 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 3 giugno 2005 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO IRPINIA TEORA – GARA IRPINIA TEORA / CONZA DEL 23.04.05 – 1^ CAT. La C.D., letto il reclamo della società Irpinia Teora avverso la delibera del Giudice Sportivo, di cui al C.U. n. 87 del 28.04.2005 di questo C.R., sentita la società reclamante, osserva: la decisione del Giudice Sportivo (che ha ritenuto non sussistenti i motivi, che avevano indotto l’arbitro alla sospensione anticipata della gara) appare fondata su elementi obiettivi e conforme alla consolidata giurisprudenza in argomento. D’altro canto, è per l’appunto la descrizione dei fatti, come operata dall’arbitro, ad indurre anche questa Commissione ad ordinare la ripetizione della gara. Nel suo rapporto, invero, il direttore di gara si limita, con espressioni generiche, a sottolineare che i calciatori del Conza lo avevano “circondato”, “protestando animatamente”. Tali indicazioni non possono di certo configurarsi come sufficienti a determinare, in modo fondato, la decisione arbitrale di sospensione anticipata della gara, per via di una supposta “situazione pregiudizievole per la propria incolumità fisica”. È di tutta evidenza, anzi, che per l’appunto il testo del rapporto arbitrale escluda ogni possibile valutazione in tal senso. Non può trovare accesso, peraltro, la considerazione della società reclamante, secondo la quale “la responsabilità oggettiva della sospensione della gara è da addebitarsi esclusivamente al comportamento dei calciatori del Conza”. Invero, il comportamento dei tesserati può e deve comportare la punizione sportiva della perdita della gara, ma a condizione che esso abbia influito decisamente sullo svolgimento della gara. Nella circostanza, viceversa, non si rinviene, dal rapporto arbitrale, alcun elemento, o considerazione, che possa essere considerato tale da incidere in tal senso. D’altro canto, l’assenza assoluta di riferimento, nel referto arbitrale, a specifiche infrazioni disciplinari da parte dei calciatori del Conza, è, di per sé, dimostrativa non solo dell’insussistente pericolosità dei calciatori medesimi, ma anche dell’omissione (ben rilevata dal Giudice Sportivo), da parte dell’arbitro medesimo, essa sì rilevante ai fini della presente decisione, di qualsivoglia sua iniziativa (ad esempio, intimazione al capitano del Conza), finalizzata alla prosecuzione della gara in argomento. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo, confermando la decisione del Giudice Sportivo di ripetizione della gara, di cui all’epigrafe, e demandando al C.R. Campania la relativa data di rifissazione; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, a carico della società reclamante.
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