COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 3 giugno 2005 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMI LA MENNOLA – AMICIZIA SAVA GARA AMICIZIA SAVA / LA MENNOLA DEL 1.5.2005 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 3 giugno 2005 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMI LA MENNOLA – AMICIZIA SAVA GARA AMICIZIA SAVA / LA MENNOLA DEL 1.5.2005 – 2^ CAT. La C.D., visti gli atti ufficiali, letti i reclami proposti da entrambe le società, in via preliminare ne dispone la riunione, in ragione dell’obiettiva connessione. Nel merito della vicenda, osserva che l’audizione dell’arbitro ha consentito di meglio chiarire gli aspetti di quanto avvenuto in occasione della gara in esame. In particolare, è emerso che al primo minuto di recupero (sui tre assegnati), mentre stava notificando l’espulsione al n. 4 della società La Mennola (Cuffa Achille, di cui l’arbitro ha confermato l’identità, dopo averne visionato l’effigie fotografica), l’arbitro ha ricevuto un forte colpo all’orecchio, da tergo, ad opera di un altro calciatore della stessa società La Mennola, non identificato, riportando un forte stordimento. Immediatamente dopo, egli ha constatato che l’intera squadra della società La Mennola tentava di aggredirlo, senza riuscirvi solo in virtù dell’intervento di alcuni calciatori della società Amicizia Sava. Tra i due gruppi iniziava uno scambio di colpi e l’arbitro decideva per la sospensione della gara, dirigendosi negli spogliatoi, accompagnato dal n. 4 della società Amicizia Sava (Villari Carmine), che ne assicurava l’incolumità. Tanto premesso, ritiene la Commissione che, se da un lato effettivamente non sussistevano più le oggettive condizioni sportive perché la gara fosse condotta a termine (soprattutto per il forte stordimento riportato dall’arbitro in conseguenza dell’aggressione sofferta, nonché dell’ulteriore tentativo in tal senso), va però sottolineato che tali elementi perturbatori sono riconducibili esclusivamente al comportamento dei calciatori della società La Mennola, mentre quello dei calciatori della società Amicizia Sava è stato determinato dall’esclusivo intento di salvaguardare l’incolumità del direttore di gara. A giudizio di questa Commissione, dunque, nessun addebito disciplinare è addebitabile ai tesserati della società Amicizia Sava, dei quali va, invece, apprezzato l’intervento. Pertanto, in riforma dell’impugnata delibera del Giudice Sportivo ed in accoglimento del ricorso della società Amicizia Sava, va revocata la sanzione, a quest’ultima inflitta, della perdita della gara con il punteggio di 0-3. Viceversa, deve essere respinto il reclamo proposto dalla società La Mennola, avverso la squalifica del calciatore Cuffa Achille, attesa la conferma della sua identificazione, da parte dell’arbitro, come autore del fatto violento ai suoi danni e considerata la congruità della sanzione determinata, a carico del calciatore medesimo, dal Giudice Sportivo. P.Q.M. DELIBERA di accogliere il reclamo della società Amicizia Sava, ed, in riforma parziale dell’impugnata delibera del Giudice Sportivo, di revocare la sanzione della perdita della gara per 0-3 a carico dell’Amicizia Sava medesima; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata; di rigettare il reclamo proposto dalla società La Mennola, disponendo l’addebito della relativa tassa, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it