COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 3 giugno 2005 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO ATLETICO AVERSA – GARA STELLA ROSSA VITULAZIO / ATLETICO AVERSA DEL 14.05.05 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 3 giugno 2005 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO ATLETICO AVERSA – GARA STELLA ROSSA VITULAZIO / ATLETICO AVERSA DEL 14.05.05 – 2^ CAT. La C.D., letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, esperiti gli accertamenti presso l’Ufficio Tesseramento, rileva che il reclamo medesimo è fondato. Invero, alla gara ha preso parte, utilizzato quale Assistente di parte dell’arbitro dalla società Stella Rossa Vitulazio, il sig. Raucci Angelo, che non risulta tesserato quale calciatore a favore della società Stella Rossa Vitulazio e non risulta neppure censito come dirigente della medesima società; inoltre, hanno partecipato i calciatori Cipriano Cristian, n. 2.3.1988, e Cipriano Angelo, n. 31.7.1988, entrambi tesserati a favore della società Real Vitulazio, nonché il calciatore Fusco Antonio, n. 19.02.1986, che è risultato tesserato a favore della S.S. Vitulazio. P.Q.M. DELIBERA di accogliere il reclamo proposto; dispone, tuttavia, il non luogo a procedere, preso atto che, in relazione alla medesima gara, è stato accolto dal Giudice Sportivo, nella sua seduta della corrente settimana, un altro reclamo, prodotto dalla società Atletico Aversa in riferimento a materia di competenza dell’Organo giudicante di prima istanza (sostituzione di persona); nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
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