COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 3 giugno 2005 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO CASAGIOVE FUTSAL CLUB – GARA CASAGIOVE FUTSAL CLUB / GI.SA DEL 21.5.05 – C/5 SERIE C1 PLAY-OFF

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 3 giugno 2005 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO CASAGIOVE FUTSAL CLUB – GARA CASAGIOVE FUTSAL CLUB / GI.SA DEL 21.5.05 – C/5 SERIE C1 PLAY-OFF La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è parzialmente fondato. Invero, dalla lettura degli atti, rileva che, sebbene il calciatore Sellitto Giancarlo si sia reso responsabile di un gesto antisportivo nei confronti di un avversario, appare conforme ad equità ridurre la squalifica in termini di maggiore congruità e conformità all’effettiva gravità dell’infrazione commessa. P.Q.M. DELIBERA di accogliere parzialmente il reclamo e di ridurre a due giornate la squalifica inflitta al calciatore; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
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