COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 102 del 9 giugno 2005 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GARA PADULI – PIETRELCINA 2000 DEL 5/6/05

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 102 del 9 giugno 2005 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GARA PADULI – PIETRELCINA 2000 DEL 5/6/05 Il G.S., letto il referto arbitrale rileva che la gara sopraindicata non si è disputata per l’assenza della società Pietrelcina 2000. Per tali motivi, in applicazione dell’art. 53 N.O.I.F., DELIBERA di infliggere alla società Pietrelcina 2000 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, nonché la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di € 220.00 relativa alla seconda rinuncia; di fare obbligo alla società Pietrelcina 2000 di versare a favore della società Paduli la somma di € 80.00 quale indennizzo per il mancato incasso.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it