COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 102 del 9 giugno 2005 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GARA REAL PUGLIANO – ACERNO DEL 5/6/05

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 102 del 9 giugno 2005 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GARA REAL PUGLIANO – ACERNO DEL 5/6/05 Il G.S., letto il referto relativo alla gara in epigrafe, nonché il dettagliato allegato, rileva che suo malgrado il direttore di gara era costretto a sospendere definitivamente l’incontro al 32’ del s.t., poiché veniva sconsideratamente aggredito da più tesserati appartenenti alla squadra ospitante. L’arbitro era costretto ad adottare il sopra menzionato provvedimento, per preservare la propria incolumità, stante l’assenza delle Forze dell’Ordine e la particolare animosità dei giocatori che perseveravano nel loro intento nonostante i provvedimenti disciplinari comminati. Per tali motivi visto l’art. 12 CGS; DELIBERA di sanzionare la società Real Pugliano con la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3. Per i provvedimenti disciplinari a carico dei singoli e delle società si rimanda alla camicia di gara.
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