COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 102 del 9 giugno 2005 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GARA RINASCITA SANNICOLESE – STELLA ROSSA VITULAZIO DEL 1/6/05

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 102 del 9 giugno 2005 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GARA RINASCITA SANNICOLESE – STELLA ROSSA VITULAZIO DEL 1/6/05 Il G.S., letto il referto di gara di cui in epigrafe rileva che la società Stella Rossa Vitulazio iniziava l’incontro schierando dieci giocatori; rileva, altresì, che nel corso della gara tre giocatori ospiti per vari infortuni erano costretti ad abbandonare il terreno di gioco; rileva, infine, che al 12’ del secondo tempo un altro giocatore ospite abbandonava il terreno di gioco per cui il direttore di gara, constatata la sopravvenuta inferiorità numerica della squadra ospite, sospendeva definitivamente la gara. Per tali motivi, visti gli artt. 12 e segg. C.G.S. DELIBERA di sanzionare la società Stella Rossa Vitulazio della perdita della gara col punteggio di 0-3 acquisito sul campo. Per i provvedimenti disciplinari a carico dei singoli si rimanda alla camicia di gara.
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