COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 102 del 9 giugno 2005 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GARA SPORTING CASALVELINO – CENTOLA PALINURO DEL 5/6/05
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 102 del 9 giugno 2005
Decisioni del Giudice Sportivo
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
GARA SPORTING CASALVELINO – CENTOLA PALINURO DEL 5/6/05
Il G.S., letto il referto arbitrale rileva che la gara sopraindicata non si è disputata per l’assenza della società Centola Palinuro. Per tali motivi, in applicazione dell’art. 53 NOIF ;
DELIBERA
di infliggere alla società Centola Palinuro la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, nonché la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di € 110.00 relativa alla prima rinuncia; di fare obbligo alla società Centola Palinuro di versare a favore della società Sporting Casalvelino la somma di € 80.00 quale indennizzo per il mancato incasso.
Share the post "COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 102 del 9 giugno 2005 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GARA SPORTING CASALVELINO – CENTOLA PALINURO DEL 5/6/05"