COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 102 del 9 giugno 2005 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO RIN.LIVERESE – GARA COMP.VESUVIO BOSCOTRECASE / RIN.LIVERESE DEL 14.5.05 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 102 del 9 giugno 2005 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO RIN.LIVERESE - GARA COMP.VESUVIO BOSCOTRECASE / RIN.LIVERESE DEL 14.5.05 – 2^ CAT. La C.D., letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che il reclamo è fondato. Invero, i calciatori Guida Claudio, n. 4.10.82 (tesserato dal 13.1.2005), Guida Fabrizio, n. 20.01.75 (tesserato dal 15.10.2004), Balzano Angelo, n. 17.6.86 (tesserato dal 26.9.2003), Fraschetta Alberto, n. 5.8.1986 (tesserato dal 26.9.03) risultano regolarmente tesserati a favore della società Comp. Vesuvio Boscotrecase, da data antecedente il giorno di disputa della gara, mentre il calciatore Sorrentino Rosario, nato il 25.7.1985, non risulta tesserato per la società Comp. Vesuvio Boscotrecase, così come non risulta tesserato, né censito, il sig. Simeone Vincenzo (assistente di parte), come da comunicazione dell’Ufficio Tesseramento e della Segreteria del Comitato, in data 23.5.2005. P.Q.M. DELIBERA di accogliere il reclamo, infliggendo alla società Comp.Vesuvio Boscotrecase la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
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