COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 102 del 9 giugno 2005 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL OPLONTI – GARA REAL OPLONTI / CITTÀ DI SORRENTO DEL 30.4.05 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 102 del 9 giugno 2005 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL OPLONTI – GARA REAL OPLONTI / CITTÀ DI SORRENTO DEL 30.4.05 – 2^ CAT. La C.D., letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Real Oplonti in riferimento alla gara in epigrafe, relativo alla posizione irregolare dell’assistente di parte, ne rileva l’inammissibilità in quanto redatto in forma generica e privo di motivazioni specifiche. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone addebitarsi la relativa tassa, non versata, sul conto della società.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it