COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 102 del 9 giugno 2005 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO SAN NICOLA 04 – GARA JUVE MONTESARCHIO / S.NICOLA DEL 23.4.05 – 3^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 102 del 9 giugno 2005 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO SAN NICOLA 04 – GARA JUVE MONTESARCHIO / S.NICOLA DEL 23.4.05 – 3^ CAT. La C.D., letto il reclamo, ritualmente proposto per la gara in epigrafe ed avente per oggetto la posizione del calciatore Cecere Mario, n. il 7.6.1976, rileva che il reclamo è fondato. Invero, da accertamenti esperiti risulta, in data 26.4.2005, una tempestiva richiesta di errata-corrige, formalizzata al Comitato Provinciale di Benevento da parte della società Juve Montesarchio, in ordine al nominativo del calciatore Cecere Mario, erroneamente inserito dal direttore di gara tra gli espulsi dal terreno di gioco, al posto del calciatore Fuccio Luigi. Analoga segnalazione perveniva al Giudice Sportivo dal C.P. di Benevento da parte dell’arbitro, che riconosceva il proprio errore. Sul C.U. n. 37 del C.P. di Benevento veniva, invero, pubblicata l’errata corrige. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo; nulla dispone in ordine alla tassa, atteso che alla società reclamante non può essere addebitata alcuna mancata diligenza.
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