COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 102 del 9 giugno 2005 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO AGRO CALENO – GARA AGRO CALENO NUOVA S.CIPRIANO DEL 9.4.2005 RECLAMO AGRO CALENO – GARA CALES / AGRO CALENO DEL 17.4.05 – 3^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 102 del 9 giugno 2005 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO AGRO CALENO – GARA AGRO CALENO NUOVA S.CIPRIANO DEL 9.4.2005 RECLAMO AGRO CALENO – GARA CALES / AGRO CALENO DEL 17.4.05 – 3^ CAT. La reclamante propone nel medesimo reclamo due distinte fattispecie, riferite a due differenti gare, ma pubblicate sul medesimo Comunicato Ufficiale. In relazione al primo, tra i due reclami, essa conclude per la riduzione sia dell’ammenda a suo carico, sia della squalifica dei calciatori Paladino Massimo e Romagnolo Gaetano; in ordine al secondo, conclude per la riduzione della squalifica, inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Lanna Nicola, nonché per una riduzione dell’ammenda a carico della medesima società. Invero, relativamente alla prima gara in epigrafe, v’è da dire che dagli atti di gara e dal verbale di audizione dell’arbitro, presso il Giudice Sportivo, emerge in maniera incontrovertibile sia la responsabilità dei calciatori precitati, sia della società, a titolo oggettivo, per la grave condotta assunta dai propri tesserati che ha comportato tra l’altro la sospensione della gara. Tale condotta viene confermata dallo stesso direttore di gara, con puntuale descrizione dei fatti e delle condizioni ambientali, che lo hanno indotto alla sospensione prematura dell’incontro. Dunque, le valutazioni del Giudice Sportivo sono da condividere nella loro interezza. Anche in relazione alle doglianze sulla seconda gara in epigrafe, v’è da dire che sono prive di fondamento, in virtù delle dichiarazioni arbitrali repertate e della circostanza che le valutazioni tecniche, alla base del provvedimento di sospensione dell’incontro, sono di competenza esclusiva del direttore di gara. Tale decisione arbitrale, scaturita dal comportamento violento tenuto dal sig. Lanna Nicola, unitamente alle offese perpetrate nei confronti dello stesso arbitro da parte di alcuni calciatori della società reclamante, hanno comportato sanzioni equamente commisurate dal Giudice Sportivo, sia nei confronti del calciatore che della società. Questa Commissione, dunque, ritiene di confermarle integralmente, in quanto proporzionate alle infrazioni commesse. P.Q.M. DELIBERA di rigettare i due reclami, confermando integralmente le sanzioni comminate al Giudice Sportivo in relazione alle due gare in epigrafe; di disporre l’addebito, sul conto della società reclamante, delle due tasse, non versate.
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