COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 102 del 9 giugno 2005 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO SP.PIETRELCINA – GARA SP.PIETRELCINA / OLMERI CLUB DEL 9.4.05 – 3^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 102 del 9 giugno 2005 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO SP.PIETRELCINA – GARA SP.PIETRELCINA / OLMERI CLUB DEL 9.4.05 – 3^ CAT. La C.D., letto il reclamo presentato dalla società Sp. Pietrelcina per la gara in epigrafe, avente per oggetto la posizione del calciatore Zollo Gianluca, n. l’11.12.1983, della società Olmeri Club, rileva che il reclamo medesimo è fondato. Invero, il predetto calciatore, nel corso della gara Olmeri Club / Farnetum del 12.3.2005, veniva ammonito e sanzionato, come dal C.U. n. 30 del 17.3.2005 del C.P. di Benevento, con la squalifica per una gara per cumulo di ammonizioni. Per mero errore di trascrizione, veniva riportato, sul C.U., come calciatore squalificato per somma di ammonizioni, il nominativo del calciatore Zotti Gianluca. Orbene, la società Olmeri non ha, tra i suoi tesserati, alcun calciatore di cognome Zotti. Poiché, in precedenza, era stata pubblicata, sul C.U. del C.P. Benevento, la terza ammonizione a carico del calciatore Zollo Gianluca; poiché, ancora, la società era ben consapevole della quarta ammonizione notificata, nel corso della gara di cui al reclamo in esame, al calciatore Zollo Gianluca medesimo, non appare ragionevole alcun dubbio in ordine all’individuazione del calciatore in questione, come destinatario della squalifica per somma di ammonizioni, nonostante l’erronea indicazione del cognome sul richiamato C.U. del C.P. Benevento. D’altro canto, situazioni giuridico-sportive assolutamente analoghe sono state, per costante e coerente giurisprudenza C.A.F., decise univocamente con la punizione sportiva della perdita della gara. P.Q.M. DELIBERA di accogliere il reclamo, a norma dell’art. 12, comma 5, lettera a), infliggendo alla società Olmeri Club la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
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