COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 102 del 9 giugno 2005 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S.ANGELO ALL’ESCA – GARA ASTON VILLA / S. ANGELO ESCA DEL 16.4.05 – 3^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 102 del 9 giugno 2005
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO S.ANGELO ALL’ESCA – GARA ASTON VILLA / S. ANGELO ESCA DEL 16.4.05 – 3^ CAT.
La C.D., letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che il reclamo medesimo è fondato. Invero, i calciatori Bruno Gianfranco, n. l’11.5.1972, e Tronfio Raffaele, n. il 31.7.1986, della società Aston Villamaina, nel corso della gara del 9.4.05 venivano espulsi dal terreno di gioco e sanzionati dal Giudice Sportivo con due giornate di squalifica (come dal C.U. n. 30 del 21.4.05 del C.P. di Avellino). I predetti calciatori, a norma dell’art. 14, comma 9, non avevano titolo per essere impiegati nella gara del 16.4.2005, immediatamente successiva alla gara che ne aveva determinato la sanzione disciplinare ed alla relativa pubblicazione del Comunicato Ufficiale. P.Q.M.
DELIBERA
di accogliere il ricorso, a norma dell’art. 12, comma 5, lettera a), infliggendo alla società Aston Villamaina la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
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