COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 102 del 9 giugno 2005 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO CALCIATORE APOLITO GIANNI (CORNO D’ORO) GARA CORNO D’ORO / ATL.AGROPOLI DEL 9.3.05 – 3^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 102 del 9 giugno 2005
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO CALCIATORE APOLITO GIANNI (CORNO D’ORO)
GARA CORNO D’ORO / ATL.AGROPOLI DEL 9.3.05 – 3^ CAT.
La C.D., letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che il reclamo medesimo è infondato. Invero, sentita personalmente la parte reclamante e convocato a chiarimenti il direttore di gara, questi non solo ha confermato il suo referto (che, secondo l’ormai generale accezione, costituisce fonte probatoria certa), superabile solamente mediante elementi valutabili oggettivamente dalla Commissione, ma addirittura, pur a distanza di oltre due mesi dall’evento sportivo, ha indicato con precisione sia il ruolo e il numero di maglia del calciatore, sia alcuni particolari caratteri somatici e della personalità del calciatore Apolito Gianni. Alla luce, pertanto, della documentazione in atti e dei riscontri probatori, la C.D. ritiene di dover confermare le decisioni del Giudice Sportivo del C.P. di Salerno. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo; dispone incamerarsi la tassa, versata.
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