COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 104 del 16 giugno 2005 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO VALENTE – GARA VALENTE / CASAPESENNA DEL 18.5.05 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 104 del 16 giugno 2005 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO VALENTE – GARA VALENTE / CASAPESENNA DEL 18.5.05 – 1^ CAT. La C.D., letto il reclamo, proposto nel rispetto delle disposizioni di abbreviazione dei termini per le ultime quattro giornate di gara, così come statuite dal C.U. n. 171/A della F.I.G.C., allegato al C.U. n. 76 del 17.3.2005 del C.R. Campania; visti gli atti ufficiali, osserva: alla gara ha preso parte, a favore della società Casapesenna, nella qualità di assistente di parte dell’arbitro (in sostituzione dell’assistente di parte indicato nella distinta, sig. Piccolo Bartolomeo, allontanato dal terreno di gioco su provvedimento disciplinare adottato dall’arbitro), dal 5’ del primo tempo, il sig. Di Felice Nicola, che era stato indicato nella distinta di gara, della medesima società Casapesenna, quale dirigente accompagnatore. La reclamante sostiene che il Di Felice non avesse titolo a prendere parte alla gara, nella qualità di assistente di parte dell’arbitro, in quanto censito, quale dirigente, a favore della società Casapulla, associata al C.R. Campania – L.N.D. come società pura di Terza Categoria Under 18, che ha partecipato, nell’anno sportivo in corso, al Campionato Regionale di Attività Mista. Al riguardo, la reclamante ha allegato, in copia, lo specifico foglio del Comunicato Ufficiale n. 27 del 7.10.2004 del C.R. Campania, dal quale risulta l’indicazione del sig. Di Felice Nicola quale uno dei due referenti (o dirigenti reperibili) della società Casapulla, con i relativi recapiti telefonici. Al reclamo si è opposta la società Casapesenna, con proprie controdeduzioni, nell’ambito delle quali era contenuta l’espressa richiesta di essere sentita. Al riguardo, questa Commissione Disciplinare, rilevato che la richiamata normativa abbreviata consente (in deroga alla normativa ordinaria, relativa ai reclami per posizione irregolare di calciatore e/o di assistente di parte) la presentazione di controdeduzioni, non può tuttavia accogliere la richiesta della società Casapesenna di essere sentita. Al riguardo, va precisato infatti che, nel rispetto dell’art. 32, comma 6, C.G.S., “i ricorrenti e le controparti hanno diritto di essere sentiti e di prendere visione o estrarre, a proprie spese, copia dei documenti ufficiali… nei procedimenti di seconda istanza” (e, dunque, non in quelli di primo grado, come è, sul piano tecnico-giuridico e sostanziale, nel caso in esame). Infine, va puntualizzato che la richiamata preclusione (relativa alla richiesta di essere sentiti), in tutta evidenza, si integra (attesa la peculiarità della normativa speciale, vigente per l’attività regionale: artt. 40 e seguenti del Codice di Giustizia Sportiva) con l’art. 30, comma 5, C.G.S.: “È diritto delle parti richiedere di essere ascoltate in tutti i procedimenti, ad eccezione di quelli presso il Giudice Sportivo”. Orbene, il procedimento per la posizione irregolare di assistente di parte, in ambito regionale, è di competenza della Commissione Disciplinare (che, per i relativi reclami, funge da organo di prima istanza) e non del Giudice Sportivo. Di conseguenza, l’improponibilità della richiesta di essere sentiti è vigente, a pieno titolo, nel procedimento in esame. Parimenti, sulla base delle motivazioni esposte in relazione al diniego della richiesta di audizione, non può essere accolta neppure la richiesta, della medesima società Casapesenna, di copia degli atti ufficiali. Esaurita la disamina delle situazioni preliminari, nel merito del reclamo va osservato: la società Casapesenna ha effettivamente utilizzato, dal 5’ del primo tempo della gara in esame, quale assistente di parte, una persona fisica (il sig. Di Felice Nicola), non avente titolo. Invero, dagli accertamenti, eseguiti presso gli uffici del Comitato, è risultato che il sig. Di Felice Nicola sia stato censito dalla società Casapulla, quale Consigliere (oltretutto delegato alla firma, nonché segnalato tra i dirigenti reperibili), nel modello d’iscrizione al Campionato 2004/2005, depositato presso il C.R. Campania in data 16.9.2004. Sul punto, la prescrizione dell’art. 21, comma 4, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (N.O.I.F.) è tassativa: “I dirigenti delle società non possono essere tesserati quali calciatori o tecnici, né assumere la qualifica di dirigente, o di collaboratore, in altra società associata nella stessa Lega…”. Orbene, il sig. Di Felice Nicola non risulta censito, in data antecedente quella della registrazione a favore della società Casapulla, per la società Casapesenna. Sul punto, peraltro, la stessa società Casapesenna, nelle proprie controdeduzioni, ha indicato nell’8 febbraio 2005 (di gran lunga successiva, rispetto a quella di censimento a favore della società Casapulla) la data di presunta comunicazione del sig. Di Felice Nicola, quale dirigente della società stessa. Va, altresì, puntualizzato che la nota, in data 6.6.2005, dell’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, smentisce, in modo inequivocabile, che il plico raccomandato postale dell’8.2.2005, al quale fa riferimento la società Casapesenna, contenesse altro documento, oltre alla richiesta di tesseramento del calciatore Mitrano Raffaele. Nelle proprie controdeduzioni, ancora, la società Casapesenna sostiene che il reclamo della società Valente debba essere dichiarato inammissibile, in quanto pervenuto, alla destinataria per conoscenza Casapesenna, fuori del termine temporale, di cui alla normativa di abbreviazione. Anche questa domanda non può trovare accoglimento, in quanto la normativa di abbreviazione dei termini non prescrive che il reclamo debba pervenire alla controparte entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla data di disputa della gara, ma che esso debba essere, entro il detto termine, inviato (senza che sia attribuita alcun rilevanza, dunque, alla data di successivo recapito, o ricezione). Infine, quanto alla circostanza, sostenuta dalla controdeducente Casapesenna, che “da nessun atto ufficiale si evince che l’assistente allontanato, sig. Piccolo Bartolomeo, sia stato sostituito dal De Felice”, non può che farsi riferimento al rapporto ufficiale dell’arbitro, il quale, sul punto, è di una chiarezza inoppugnabile, sia in ordine all’allontanamento del sig. Piccolo Bartolomeo dal terreno di gioco (al 5’ del primo tempo), sia in relazione alla sua sostituzione da parte del sig. Di Felice Nicola, del quale risulta, anzi, allegata al referto arbitrale dichiarazione “di essere censito come dirigente della A.S. Casapesenna”. Tanto premesso, nel rispetto dell’art. 12, comma 5, lettera b), C.G.S., accertato che alla gara in esame ha partecipato, quale assistente di parte dell’arbitro, il sig. Di Felice Nicola, non avente titolo, per i motivi innanzi specificati; P.Q.M. DELIBERA in accoglimento del reclamo, di infliggere alla società Casapesenna Calcio la punizione sportiva della perdita della gara, di cui al reclamo in esame, con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
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