COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 104 del 16 giugno 2005 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL TORCHIATI – GARA S.MICHELE SOLOFRA /REAL TORCHIATI DEL 24.4.05 – 3^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 104 del 16 giugno 2005
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO REAL TORCHIATI – GARA S.MICHELE SOLOFRA /REAL TORCHIATI DEL 24.4.05 – 3^ CAT.
La C.D., letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che il reclamo stesso è inammissibile. Invero, in via preliminare, la società reclamante non ha trasmesso a questa C.D. la certificazione postale della trasmissione di copia del reclamo alla società San Michele Solofra, nonostante il formale invito formulato dal C.R. Campania, con telegrammi del 21.5.05 e 10.6.05. Ne consegue la preclusione all’esame del reclamo nel merito. P.Q.M.
DELIBERA
di dichiarare il reclamo inammissibile, ai sensi dell’art. 42, comma 6, C.G.S.; dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società.
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