COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 104 del 16 giugno 2005 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO BUCCIANO – GARA CASTELPOTO / GIANNI LOIA DEL 4.6.05 – 3^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 104 del 16 giugno 2005 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO BUCCIANO – GARA CASTELPOTO / GIANNI LOIA DEL 4.6.05 – 3^ CAT. La C.D., letto il reclamo, in via preliminare ne rileva l’inammissibilità per carenza nell’interesse ad agire, essendo esso stato proposto dalla società A.C. Bucciano, parte non interessata in via diretta alla gara de qua. Infatti, l’art. 29 prescrive, in ordine ai soggetti legittimamente a proporre reclamo, un interesse diretto, che nel caso di specie è mancante poiché la reclamante non è parte della gara in contestazione. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo e dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società Bucciano.
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