COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 104 del 16 giugno 2005 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO ISOLA DI PROCIDA – GARA RIONE TERRA / ISOLA DI PROCIDA DELL’8.5.2005 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 104 del 16 giugno 2005
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO ISOLA DI PROCIDA – GARA RIONE TERRA / ISOLA DI PROCIDA DELL’8.5.2005 – 2^ CAT.
La C.D., letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che lo stesso è infondato. Invero, alla gara in epigrafe ha partecipato il calciatore De Simone Rosario (Rione Terra), nato il 1.9.1982, e non De Simone Rosario, nato il 12.3.1980, squalificato per una gara, come dal C.U. n. 89 del 5.5.2005. Il calciatore De Simone dell’82 è stato regolarmente identificato dal direttore di gara ed era legittimato a partecipare alla gara. Vero è che la società Rione Terra aveva l’onere di chiedere al Comitato la rettifica, con l’aggiunta dell’indicazione della data di nascita, ma l’omissione comporta un’ammenda per la società e non l’invalidità della gara oggetto del reclamo. A maggior ragione, il comportamento omissivo della società Rione Terra non può, di certo, giustificare il lamentato atteggiamento “rilassato” da parte della società reclamante, nel disputare la gara. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo proposto ed ordina di addebitare la tassa, non versata, sul conto della società; di infliggere alla società Rione Terra l’ammenda di € 150/00.
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