COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 106 del 23 giugno 2005 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA RECLAMO R. PUGLIANO GARA R. PUGLIANO – ACERNO DEL 5/6/2005

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 106 del 23 giugno 2005 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA RECLAMO R. PUGLIANO GARA R. PUGLIANO – ACERNO DEL 5/6/2005 Il G.S., visto il reclamo, rileva preliminarmente il mancato invio di copia dei motivi alla controparte; che tale requisito formale, ai sensi dell’art. 29, 2° e 6° comma vietano l’esame del reclamo nel merito. Per tali motivi; DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo e di addebitare la relativa tassa sul conto della società.
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