COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 106 del 23 giugno 2005 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL S.ROCCO – GARA S.BIAGIO ARZANO / REAL S.ROCCO DELL’11.6.2005 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 106 del 23 giugno 2005 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL S.ROCCO – GARA S.BIAGIO ARZANO / REAL S.ROCCO DELL’11.6.2005 – 2^ CAT. La C.D., letto il ricorso, visti gli atti ufficiali, rileva che il reclamo è fondato. Invero, il calciatore Piscopo Vincenzo, n. 5.1.1979, appartenente alla società S. Biagio Arzano, veniva ammonito (IV ammonizione) e sanzionato dal Giudice Sportivo con una giornata di squalifica (come dal C.U. n. 101 del 3.6.05). Nella successiva gara del 6.6.2005, la società S. Biagio Arzano riposava, come dal calendario ufficiale del Campionato di riferimento. Di conseguenza, il Piscopo avrebbe dovuto scontare la giornata di squalifica nella gara ufficiale seguente, ovvero quella in esame, dell’11.6.2005. Poiché il predetto calciatore ha partecipato, non avendone titolo in quanto ancora gravato da squalifica non scontata, alla gara oggetto del reclamo, la società San Biagio Arzano deve incorrere nelle sanzioni previste dall’art. 12, comma 5, lettera a). P.Q.M. DELIBERA di accogliere il ricorso, infliggendo alla società S. Biagio Arzano, a norma dell’art. 12, comma 5, lettera a), C.G.S., la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
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