COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 106 del 23 giugno 2005 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO CASOLLESE – GARA STASBIA FRIENDS/CASOLLESE DELL’11.6.2005 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 106 del 23 giugno 2005
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO CASOLLESE – GARA STASBIA FRIENDS/CASOLLESE DELL’11.6.2005 – 2^ CAT.
La C.D., letto il reclamo, ritualmente proposto dalla società Casollese per la gara in epigrafe, avente per oggetto la posizione irregolare dei calciatori Cataldo Daniele, n. 12.8.77, Esposito Claudio, n. 29.4.73, Malafronte Aniello, n. 18.3.75, Greco Francesco, n. 9.6.80, Sorrentino Isidoro, n. 18.5.73, con mansioni di assistente di parte dell’arbitro, rileva che il reclamo è fondato. Invero, da accertamenti esperiti presso il locale Ufficio Tesseramento, nota n. 27287 del 13.6.2005, risulta che i calciatori Esposito Claudio, Malafronte Aniello e Greco Francesco sono regolarmente tesserati a favore della società Stabia Friends, rispettivamente i primi due dal 17.9.2002 ed il terzo dal 30.10.2004, mentre il calciatore Cataldo Daniele non risulta tesserato, così come l’assistente Sorrentino Isidoro non risulta né tesserato, né censito come dirigente, a favore della società Stabia Friends. P.Q.M.
DELIBERA
di accogliere il ricorso per cui, a norma dell’art. 12, comma 5, lettere a) e b), C.G.S., alla società Stabia Friends deve infliggersi la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
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