COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 106 del 23 giugno 2005 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO SOCIA CALCIO – GARA SAN MAURO / SOCIA CALCIO DEL 29.5.2005 – 3^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 106 del 23 giugno 2005 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO SOCIA CALCIO – GARA SAN MAURO / SOCIA CALCIO DEL 29.5.2005 – 3^ CAT. La C.D., letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che il reclamo è fondato. Invero, esso è stato ritualmente inviato a questa C.D. ed alla controparte, come di evince dal fax inviato in data 30.5.23005 alla società San Mauro. Ritenuto che il Giudice Sportivo del C.P. Salerno non era competente a deliberare in merito al reclamo, in quanto trattasi di posizione irregolare calciatori, questa C.D. ne annulla la decisione. Nel merito, poi, le doglianze della reclamante risultano fondate, in quanto il calciatore Materazzi Augusto, schierato dalla società San Mauro nella gara del 29.5.05, risultava squalificato per una gara, come dal Comunicato Ufficiale n. 45 del 26.5.2005, per cui non poteva partecipare alla gara medesima. P.Q.M. DELIBERA di infliggere, a norma dell’art. 12, comma 5, lettera a), C.G.S., alla società San Mauro la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
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