COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 106 del 23 giugno 2005 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO MONTESANTO CALCIO – GARA TRENCIA/MONTESANTO DEL 10.4.2005 – 3^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 106 del 23 giugno 2005
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO MONTESANTO CALCIO – GARA TRENCIA/MONTESANTO DEL 10.4.2005 – 3^ CAT.
La C.D., letto il reclamo della società Montesanto calcio avverso la inibizione inflitta fino al 14.6.2005 al dirigente Castelluccio Marco (per offese al direttore di gara a fine gara), avverso la squalifica dei calciatori Caldarelli Fabio e Alberino Giovanni (per comportamento violento e ingiurioso nei confronti dell’arbitro), nonché avverso la sanzione dell’ammenda di € 150/00, inflitta alla stessa società per comportamento antisportivo; rilevato che, dalla lettura del referto arbitrale, unico documento utilizzabile ai fini della decisione, emerge la gravità del comportamento tenuto dal dirigente e dai calciatori suddetti, per cui l’inibizione e le squalifiche inflitte devono ritenersi proporzionate ai fatti, ad esclusione di quella inflitta a Caldarelli Fabio, che, per equità, deve essere parificata a quella inflitta a Alberino Giovanni; P.Q.M.
DELIBERA
di accogliere parzialmente il reclamo ed, a riforma delle impugnate decisioni del Giudice Sportivo, nella sola parte relativa alla posizione di Caldarelli Fabio, di fissare la relativa squalifica a tutto il 14.6.2006; di rigettare nel resto; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
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