COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 106 del 23 giugno 2005 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO CITTÀ DI EBOLI – GARA SAMBA DO SOL/CITTÀ DI EBOLI DEL 14.6.05 – PLAY-OFF SERIE D

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 106 del 23 giugno 2005 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO CITTÀ DI EBOLI – GARA SAMBA DO SOL/CITTÀ DI EBOLI DEL 14.6.05 – PLAY-OFF SERIE D La C.D., letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Città di Eboli, in riferimento alla gara in epigrafe, relativo alla posizione irregolare di calciatori, ne rileva l’inammissibilità, in quanto privo della firma del legale rappresentante e della ricevuta comprovante la spedizione della raccomandata postale alla società controparte. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile, ai sensi degli articoli del Codice di Giustizia Sportiva, 29, commi 5 e 9 e 42, comma 6, il reclamo proposto dalla società Città di Eboli; dispone addebitarsi la relativa tassa sul conto della società Città di Eboli.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it