COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 108 del 30 giugno 2005 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO PRESIDENTE C.R.C. A CARICO DELLE SOCIETÀ DI PRIMA CATEGORIA CHE NON HANNO PARTECIPATO ALL’ATTIVITÀ GIOVANILE OBBLIGATORIA (Campionati Juniores organizzati dal C.R. Campania L.N.D. – Campionati Allievi e/o Giovanissimi, organizzati dal Settore Giovanile e Scolastico)

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 108 del 30 giugno 2005 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO PRESIDENTE C.R.C. A CARICO DELLE SOCIETÀ DI PRIMA CATEGORIA CHE NON HANNO PARTECIPATO ALL’ATTIVITÀ GIOVANILE OBBLIGATORIA (Campionati Juniores organizzati dal C.R. Campania L.N.D. – Campionati Allievi e/o Giovanissimi, organizzati dal Settore Giovanile e Scolastico) La C.D., letto il C.U. n. 1 del 1.7.2004 del C.R. Campania, che riporta la prescrizione della lega nazionale Dilettati, a carico delle società del Campionato di Prima Categoria, l’obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato Juniores (o di Attività Mista), organizzato dal C.R. Campania della L.N.D., o, in alternativa, ad uno dei due Campionati (categorie Allievi e/o Giovanissimi), organizzati dal Settore Giovanile e Scolastico, secondo la prescrizione dell’art. 2 del Regolamento della L.N.D.; ritenuto che la stessa disposizione contempla il deferimento obbligatorio, da parte del Presidente del C.R. Campania, e la contestuale sanzione pecuniaria di € 500/00 a carico di ciascuna società, risultata inosservante della prescrizione; letto l’atto di obbligato deferimento, proposto dal sig. Presidente del C.R. Campania, in data 6.6.2005; tenuto conto che è stato ritualmente rimesso il conseguente atto, contestato in via formale, da questa Commissione Disciplinare, alle società risultate inadempienti: Agro San Cipriano Aversa, Agropoli Brad, Alex Soccavo, Atletico Epomeo, Atletico Irno, Bertoni Pro Pontecagnano, Boys Piazzolla Futura, Bruscianese Club Azzurro, C. Pregiato, Calatia Maddaloni, Caloralburni, Campagna, Cardito, Casapesenna Calcio, Cesinali Calcio, Cicerale, Civitella 93, Club Battipaglia Calcio, Contursi Terme Calcio, Eden Verde, Falchi Rossi, Forza E Coraggio, G.C. Santangiolese, Gesualdo, Il Lupo, Interfrattese, Irpinia Teora, Junior Ducenta Volturno, Juventude Stabia 2001, Macerata, Montecorvino Pugliano, Neapolis, Nemea Sapri Vibovilla, Nocelleto, Nuova Boys Marano, Padula, Perdifumo, Piedimonte, Pietrastornina, Real Casavatore, Real Contrada, Real Marzano, Real Monte Di Procida, Real San Giuseppe, Real Sant’egidio, Real Serino, Real Sgl Sannio, Real Sianese, Real Rinascita Caivano, Ribottoli, S.Agata Irpina, S.Potito Ultra, San Michele Di Serino, Sangiorgese, Sant’arpino, Sorrentino Palmese, Sossiana Calcio Onlus, Stella Nascente, Sturno, Temeraria, Val Serre, Villa S.Nicola, Villanova, Virtus Baia, Virtus Goti 97, Virtus Stella Azzurra, Vitulano; considerato che, nei termini prescritti, sono pervenute deduzioni a difesa delle società: Interfrattese, Falchi Rossi, Forza e Coraggio, Nocelleto, Caloralburni; ritenuto che non sono emersi elementi utili a sostegno di eventuali eccezioni, o cause impeditive per forza maggiore (C.U. n. 1 del 1.7.2004 pag. 17 ……omississ…… “Le società, che presenteranno istanza di dispensa e che non avranno ricevuto entro il 30 settembre 2004, la relativa comunicazione di concessione, dovranno considerarsi non dispensate dall’obbligo in argomento”; P.Q.M. DICHIARA le società innanzi elencate responsabili della violazione delle disposizioni regolamentari, di cui all’art. 32 del Regolamento della L.N.D. e, di conseguenza, DELIBERA di irrogare, a carico di ciascuna delle società del Campionato di Prima categoria inadempienti, come di seguito elencate: Agro San Cipriano Aversa, Agropoli Brad, Alex Soccavo, Atletico Epomeo, Atletico Irno, Bertoni Pro Pontecagnano, Boys Piazzola Futura, Bruscianese Club Azzuro, C.Pregiato, Calatia Maddaloni, Caloralburni, Campagna, Cardito, Casapesenna Calcio, Cesinali Calcio, Cicerale, Civitella 93, Club Battipaglia Calcio, Contursi Teme Calcio, Eden Verde, Falchi Rossi, Forza E Coraggio, G.C. Santangiolese, Gesualdo, Il Lupo, Interfrattese, Irpinia Teora, Junior Ducenta Volturno, Juventude Stabia 2001, Macerata, Montecorvino Pugliano, Neapolis, Nemea Sapri Vibovilla, Nocelleto, Nuova Boys Marano, Padula, Perdifumo, Piedimonte, Pietrastornina, Real Casavatore, Real Contrada, Real Marzano, Real Monte Di Procida, Real San Giuseppe, Real Sant’egidio, Real Serino, Real SGL Sannio, Real Sianese, Real Rinascita Caivano, Ribottoli, S.Agata Irpina, S.Potito Ultra, San Michele Di Serino, Sangiorgese, Sant’Arpino, Sorrentino Palmese, Sossiana Calcio Onlus, Stella Nascente, Sturno, Temeraria, Val Serre, Villa S.Nicola, Villanova, Virtus Baia, Virtus Goti 97, Virtus Stella Azzurra, Vitulano, la sanzione pecuniaria di € 500/00.
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