COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 108 del 30 giugno 2005 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO ANDRETTA – CARPIGNANO / ANDRETTA DEL 10.4.05 – 3^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 108 del 30 giugno 2005
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO ANDRETTA – CARPIGNANO / ANDRETTA DEL 10.4.05 – 3^ CAT.
La C.D., letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che il reclamo è fondato. Invero, il calciatore Graziosi Mimmo, della società Carpignano, nella gara di recupero del 30.3.2005, Real Sturno / Carpignano, veniva ammonito e sanzionato dal Giudice Sportivo con una giornata di squalifica per quarta ammonizione, come da C.U. n. 28 del 7.04.2005. Il predetto, pertanto, nella successiva gara del 10.4.2005, non aveva titolo a partecipare. Poiché, invece, la società lo ha inserito in distinta ed effettivamente utilizzato nella gara, deve incorrere nella sanzione prevista dall’art. 12, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva; P.Q.M.
DELIBERA
di accogliere il reclamo, infliggendo alla società Carpignano la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
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