COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 108 del 30 giugno 2005 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SPORTING PIETRELCINA – GARA SAN MARCO DEI CAVOTI / SPORTING PIETRELCINA DEL 17.02.05 – 3^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 108 del 30 giugno 2005 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SPORTING PIETRELCINA – GARA SAN MARCO DEI CAVOTI / SPORTING PIETRELCINA DEL 17.02.05 – 3^ CAT. La C.D., letti i reclami, ritualmente proposti dalla società Sporting Pietrelcina in riferimento alla gara in epigrafe, preliminarmente ne dispone la riunione, in ragione dell’evidente connessione oggettiva. Con un primo reclamo, pur erroneamente indirizzato al Giudice Sportivo di questo Comitato Regionale, ma nella sostanza da valutare quale atto di impugnazione della disposizione del Comitato Provinciale di Benevento, che aveva disposto telegraficamente il rinvio della gara di cui in epigrafe (già precedentemente rinviata per neve), in ragione di una manifestazione, certificata dalla Polizia Municipale del Comune di San Marco dei Cavoti e dal Sindaco del Comune medesimo, prevista per il 17 febbraio 2005, data per la quale era stata prevista anche la gara di recupero. Successivamente, il Comitato Provinciale di Benevento disponeva per il definitivo recupero della gara in data 19.03.2005. La società reclamante, con rituale reclamo prodotto presso questa C.D., ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo del C.P. Benevento (pubblicata sul C.U. n. 33 del 7.04.2005 del C.P. Benevento medesimo), che ha inflitto a suo carico la punizione sportiva della perdita della gara, con le sanzioni accessorie, per rinuncia. La stessa reclamante precisa, nel testo del ricorso a questa C.D., di non aver potuto allegare, neppure al reclamo di prima istanza presentato al Giudice Sportivo del C.P. Benevento, congrua certificazione in ordine al sopralluogo dei Carabinieri di Pesco Sannita, finalizzato a verificare l’effettiva sussistenza della causa di forza maggiore (guasto meccanico del pulmino che trasportava i calciatori della società). Per ormai consolidata giurisprudenza, la mancanza di idonea certificazione non può essere surrogata dalle dichiarazioni di parte, sia pure supportata da indicazioni di luogo e di tempo. È da aggiungere, peraltro, che, nella circostanza, la società avrebbe avuto il tempo per organizzare un mezzo sostitutivo di trasporto, attesa anche la non lunga distanza tra il luogo di partenza e quello di destinazione, a maggior ragione rispetto a quello in cui si è verificata l’avaria al pulmino. Devono, pertanto, respingersi entrambi i ricorsi prodotti: il primo deve essere dichiarato inammissibile, in quanto prodotto avverso non una decisione del Giudice Sportivo, ma avverso una disposizione amministrativa dell’organo direttivo (il Comitato Provinciale di Benevento, nella fattispecie), al quale è demandato l’onere organizzativo del Campionato di riferimento; quanto al secondo, da un lato l’assenza di idonea documentazione certificativi non consente di accedere alla richiesta di declaratoria di forza maggiore, dall’altro la tempistica e la richiamata distanza non confortano la tesi difensiva della ricorrente. P.Q.M. DELIBERA di rigettare i due proposti reclami, disponendo addebitarsi le due tasse, non versate, sul conto della società.
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