COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 108 del 30 giugno 2005 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO INTEROMODEO – GARA VAMES / INTEROMODEO DEL 14.05.05 – ATTIVITÀ AMATORI

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 108 del 30 giugno 2005 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO INTEROMODEO – GARA VAMES / INTEROMODEO DEL 14.05.05 – ATTIVITÀ AMATORI La C.D., letto il reclamo, ritualmente proposto dalla società in riferimento alla gara in epigrafe, osserva: la reclamante ha impugnato la delibera del Giudice Sportivo del C.R. Campania, con la quale era stato rigettato il reclamo proposto all’organo di giustizia sportiva di prima istanza. Invero, la reclamante ribadisce che, oltre alla pretesa, duplice sostituzione di persona (in ordine alla quale il Giudice Sportivo aveva disposto la convocazione dell’arbitro della gara, che aveva confermato espressamente l’identità dei calciatori partecipanti alla gara), a fondamento del suo reclamo è da ritenere anche la circostanza del mancato tesseramento, specifico per l’Attività Amatori, prescritto dal relativo Regolamento, pubblicato in allegato al C.U. n. 40 dell’11.11.2004. Orbene, i calciatori Di Maio Ciro, n. 5.3.64, ed Esposito Mario, n. 19.12.66, non risultano tesserati, per la corrente stagione sportiva, con lo specifico cartellino S.A.R. (Settore Attività Ricreativa), a favore della società Vames. Deve, pertanto, riformarsi l’impugnata decisione del Giudice Sportivo del C.R. Campania. P.Q.M. DELIBERA di accogliere il reclamo, infliggendo alla società Vames la punizione sportiva della perdita della gara, con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
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