COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 108 del 30 giugno 2005 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO CAMILIA CALES – GARA DI SPAREGGIO CAMILIA CALES/CLUB PARADISO – CALCIO A 5 SERIE C1

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 108 del 30 giugno 2005 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO CAMILIA CALES - GARA DI SPAREGGIO CAMILIA CALES/CLUB PARADISO – CALCIO A 5 SERIE C1 La società Camilia Cales erroneamente ricorre per la mancata applicazione dell’art. 51, comma 7, N.O.I.F., non tenendo presente che l’applicazione di tale comma ricorre solo per i Campionati Nazionali. Per il caso in esame, trattandosi di Campionato Regionale, andava applicato, come in effetti è stato, l’art. 51, comma 3. Va precisato, inoltre, che questa Commissione Disciplinare non è competente in materia; P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo e dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società.
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