COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 108 del 30 giugno 2005 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO CITTA DI EBOLI S.CECILIA – AVVERSO CRITERI PER LA PROMOZIONE AL CAMPIONATO DI C/5 SERIE C2

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 108 del 30 giugno 2005 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO CITTA DI EBOLI S.CECILIA – AVVERSO CRITERI PER LA PROMOZIONE AL CAMPIONATO DI C/5 SERIE C2 La C.D., letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che il reclamo è inammissibile. Invero, il reclamo tende a conseguire la disputa di uno “spareggio” con la società Real Calvi, invece dichiarata vincente del disputato “triangolare”. Tale richiesta, però, poiché pregiudiziale per la posizione della citata società Real Calvi, avrebbe dovuto essere ritualmente portata a conoscenza di quest’ultima società e di tutte le eventuali altre società interessate. Già questa prima omissione vizia di inammissibilità il prodotto reclamo. Soltanto ad abundantiam, considerato che questa Commissione Disciplinare non è competente in materia, può precisarsi che il proposto reclamo risulta infondato anche nel merito, atteso che il C.U. n. 104/2005 è chiaro nell’indicare i criteri per individuare la squadra vincente dei previsti “triangolari”. Detti criteri appaiono del tutto esaustivi ed analiticamente precisati, per cui nessuno spazio risulta esservi per l’applicazione del pur richiamato art. 51 N.O.I.F., riguardante, si badi, la diversa situazione dell’individuazione della vincente di un Campionato, svoltosi sulla base di un girone “all’italiana”, e della vincente della fase dei “play off”. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il ricorso e dispone addebitarsi la relativa tassa, non versata, sul conto della società.
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