COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 76 del 17.03.2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO SAN LORENZELLO – GARA SAN GIORGIO SANNIO / SAN LORENZELLO DEL 21.02.05 – ATT.MISTA
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 76 del 17.03.2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO SAN LORENZELLO – GARA SAN GIORGIO SANNIO / SAN LORENZELLO DEL 21.02.05 – ATT.MISTA
La C.D., letto il reclamo, ritualmente proposto dalla società San Lorenzello per la gara in epigrafe, avente per oggetto la posizione del calciatore Parente Mirko, nato il 20.3.1989, rileva che il ricorso è infondato. Invero, va premesso che il predetto calciatore risulta regolarmente tesserato a favore della società San Giorgio a decorrere dal 19.10.04, ovvero da data antecedente il giorno di disputa della gara. Va ulteriormente precisato che la gara in esame è del Campionato Juniores Regionale (altrimenti denominato di Attività Mista), la cui normativa prevede che possano partecipare alle relative gare, a favore delle squadre riserve (qual è quella del San Giorgio del Sannio), i calciatori nati dall’1.1.1986, o che, comunque, abbiano compiuto il quindicesimo anno d’età (senza obbligo, per i calciatori della fascia fino al sedicesimo anno d’età, di preventiva autorizzazione ex art. 34, comma 3, N.O.I.F.). Tanto premesso, il calciatore in argomento aveva pieno titolo a partecipare alla gara del 21.2.05. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo e dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società.
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