COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 76 del 17.03.2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO MONTERAGETO C5 – GARA CAPUALANDIA / MONTERAGETO DEL 12.2.05 – C/5 FEMMINILE
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 76 del 17.03.2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO MONTERAGETO C5 – GARA CAPUALANDIA / MONTERAGETO DEL 12.2.05 – C/5 FEMMINILE
La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è inammissibile. Invero, questa Commissione ritiene insanabile, nel rispetto del vigente Codice di Giustizia Sportiva, l’irregolarità procedurale che ha indotto il Giudice Sportivo a dichiarare inammissibile il reclamo, in ragione del mancato invio del preannunzio telegrafico (art. 32, comma 7, C.G.S.). P.Q.M.
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo e dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società.
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