COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 78 del 24 marzo 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO S. MARIA A VICO – RECLAMO SIG. DI MARZO EGIDIO – GARA S. MARIA A VICO/FORZA E CORAGGIO DEL 18.12.04 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 78 del 24 marzo 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO S. MARIA A VICO – RECLAMO SIG. DI MARZO EGIDIO – GARA S. MARIA A VICO/FORZA E CORAGGIO DEL 18.12.04 – 1^ CAT. La C.D., visti gli atti ufficiali, letti i reclami di cui all’epigrafe, sentita la società reclamante, in via preliminare dispone che i due reclami siano esaminati congiuntamente, per connessione. Va subito osservato come non sia stato possibile sentire l’arbitro, in quanto impegnato, quale militare, in una missione, il che ha determinato il rinvio, all’odierna riunione, delle relative decisioni di questa Commissione Disciplinare. La richiamata impossibilità comporta l’esigenza di un’analisi della vicenda riferita, in via esclusiva, agli atti ufficiali. Al riguardo, va sottolineata la pesante gravità dei fatti, di cui alla gara in esame. Essi sono stati attentamente valutati dal Giudice Sportivo e puntualmente riportati nella pur necessariamente sintetica motivazione. Quanto al reclamo prodotto dal sig. Di Marzo Egidio, ne deve essere dichiarata l’inammissibilità, in quanto esso è stato rimesso ben oltre il termine temporale, indifferibile, di giorni dieci dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale di riferimento. Al proposito, non può trovare accoglimento l’istanza, presentata dal ricorrente, che l’atto venisse esaminato e giudicato, ancorché intempestivo, in ragione di una dedotta impossibilità di cognizione che la società di appartenenza avesse divisato di non impugnare la sanzione a carico del medesimo sig. Di Marzo Egidio. Invero, ben avrebbe egli, in quanto diretto interessato, potuto presentare in proprio l’atto di impugnazione, ma, ovviamente ed inderogabilmente, nei termini temporali, di cui al Codice di Giustizia Sportiva. In ordine alle sanzioni inflitte a carico della società e degli altri tesserati, va precisato che la ricorrente ha, per sua determinazione, ritenuto di non opporsi alla squalifica del campo per quattro giornate di gara, alla sanzione accessoria dell’ammenda, nonché all’inibizione, più volte richiamata, a carico del sig. Di Marzo Egidio. La ricorrente, dunque, ha impugnato esclusivamente la penalizzazione di due punti in classifica e la squalifica per anni cinque, con proposta al Presidente Federale di radiazione, inflitta a carico del calciatore Della Marca Sabatino. In relazione a quest’ultimo tesserato, la reclamante ha prodotto, in allegato al proprio atto di ricorso, alcune dichiarazioni, tra le quali quella di un calciatore della società controparte, alle quali, tuttavia, non può essere riconosciuta valenza idonea alla confutazione del rapporto di gara. Tanto premesso, questa Commissione Disciplinare, mediante una disamina approfondita della documentazione versata in atti, ritiene innanzitutto che, quanto al calciatore Della Marca Sabatino, la pur indiscutibile gravità dei fatti, peraltro non confutabili sulla base delle segnalate dichiarazioni allegate al reclamo, appaia più equamente commisurabile in una squalifica fino al 17.12.2007, con consequenziale revoca della proposta di radiazione al Presidente Federale. Anche sulla base di tale rivisitata quantificazione della sanzione a carico del calciatore innanzi nominato, questa C.D. ritiene di dover, a parziale riforma dell’impugnata decisione, revocare la sanzione accessoria della penalizzazione di due punti in classifica, essenzialmente sulla base della constatazione che a carico della società non sussistano precedenti disciplinari tali, da poter essere giudicati prodromici ad una recidività, che possa comportare la predetta penalizzazione di due punti in classifica. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo prodotto dal sig. Di Marzo Egidio, disponendo l’incameramento della relativa tassa reclamo, come versata, di € 65,00; di accogliere parzialmente il reclamo della società S. Maria a Vico, revocando la penalizzazione di due punti in classifica e riducendo la squalifica a carico del calciatore Della Marca Sabatino a tutto il 17.12.2007, con conseguenziale revoca della proposta di radiazione al Presidente Federale; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo della società S. Maria a Vico, non versata.
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