COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 78 del 24 marzo 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO ARCO BOYS POGGIOMARINO – GARA ARCO BOYS POGGIOMARINO/OLIMPIAKOS DEL 20.2.05 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 78 del 24 marzo 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO ARCO BOYS POGGIOMARINO – GARA ARCO BOYS POGGIOMARINO/OLIMPIAKOS DEL 20.2.05 – 2^ CAT. La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è fondato. Invero, il calciatore Colucci Raffaele, n. 21.9.1978, come da comunicazione dell’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania in data 7.3.05, risulta tesserato a favore della società Olimpiakos dal 7.3.05, quindi da data successiva al giorno di disputa della gara in epigrafe. P.Q.M. DELIBERA di accogliere il reclamo e di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara, a carico della società Olimpiakos, con il punteggio di 0-3; nulla dispone per la tassa, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it