COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 78 del 24 marzo 2005 Delibera della Commissione DisciplinareREAL S.ROCCO MARANO – GARA CALVIZZANO/REAL S.ROCCO MARANO DEL 26.2.05 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 78 del 24 marzo 2005 Delibera della Commissione DisciplinareREAL S.ROCCO MARANO – GARA CALVIZZANO/REAL S.ROCCO MARANO DEL 26.2.05 – 2^ CAT. La C.D., visti gli atti ufficiali ed il reclamo, rileva che esso è fondato. Infatti, il calciatore Russomando Giuseppe, della società Calvizzano Calcio, veniva ammonito nella gara del 20 febbraio 2005 per la quarta volta e, pertanto, squalificato per una giornata per recidività in ammonizione. Lo stesso non poteva pertanto, partecipare alla gara in oggetto, che risultava essere la prima successiva alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (n. 71 del 24 febbraio 2005), relativo alla squalifica, innanzi richiamata, a carico del calciatore Russomando Giuseppe. P.Q.M. DELIBERA di accogliere il ricorso proposto dalla società reclamante e di infliggere alla società Calvizzano Calcio la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone per la tassa reclamo, non versata.
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