COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 78 del 24 marzo 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL S.MARCO – GARA REAL S.MARCO/BOYS CASERTA DEL 19.2.05 – C/5 SERIE D
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 78 del 24 marzo 2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO REAL S.MARCO – GARA REAL S.MARCO/BOYS CASERTA DEL 19.2.05 – C/5 SERIE D
La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo ed ascoltata la società, rileva che il reclamo medesimo è infondato. Invero, dal rapporto dell’arbitro si evince con chiarezza che il Chianese Francesco colpiva con un pugno al petto un avversario ed inveiva contro l’arbitro all’uscita dal campo, indirizzandogli minacce. Nulla rilevano, ai fini della decisione, le dichiarazioni prodotte dalla reclamante. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo proposto ed ordina addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società.
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