COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 78 del 24 marzo 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO ATL.BELLONA – GARA ATL.BELLONA/TEVEROLA 97 DEL 20.2.05 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 78 del 24 marzo 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO ATL.BELLONA – GARA ATL.BELLONA/TEVEROLA 97 DEL 20.2.05 – 2^ CAT. La C.D., letto il reclamo della società Atl. Bellona avverso la squalifica inflitta per quattro gare al calciatore Merolillo Massimiliano, per aver colpito un avversario con uno schiaffo a gioco fermo, rilevato che, dalla lettura del referto arbitrale, unico documento utilizzabile ai fini della decisione, emerge la gravità del comportamento tenuto dal calciatore Merolillo, per cui la squalifica inflitta deve ritenersi proporzionata; P.Q.M. DELI BERA di rigettare il reclamo e dispone addebitarsi la tassa, previo addebito sul conto della società.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it