COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 78 del 24 marzo 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CASALNUOVO – GARA CASALNUOVO/QUARTO DEL 28.2.05 – ATT.MISTA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 78 del 24 marzo 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CASALNUOVO – GARA CASALNUOVO/QUARTO DEL 28.2.05 – ATT.MISTA La C.D., letto il reclamo della società Casalnuovo, rileva che esso non risulta essere stato comunicato alla controparte. Pertanto, essendo mancato uno dei requisiti essenziali ai fini della validità del reclamo (ovvero, l’allegazione della ricevuta della raccomandata postale rimessa alla società controparte, come dall’art. 42, comma 6, C.G.S.), il reclamo medesimo deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo e dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società.
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