COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO SAN MICHELE DI SERINO – GARA REAL MARZANO/SAN MICHELE DI SERINO DEL 13.3.05 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO SAN MICHELE DI SERINO – GARA REAL MARZANO/SAN MICHELE DI SERINO DEL 13.3.05 – 1^ CAT. La C.D., letto il reclamo proposto, visti gli atti ufficiali, ritiene di non poter accogliere il reclamo, in ordine alla squalifica inflitta a carico del calciatore Scafuri Giuseppe, che appare equamente commisurata dal Giudice Sportivo. Quanto alla posizione soggettiva, agli effetti disciplinari, del calciatore Iallonardo Fabrizio, appare conforme ad equità la riduzione della squalifica inflitta a suo carico, da quattro giornate a tre, sulla base degli elementi di giudizio disponibili, con riferimento diretto al rapporto di gara ed alla descrizione, in esso contenuta, dell’infrazione commessa dal calciatore. P.Q.M. DELIBERA di confermare le decisioni del Giudice Sportivo, in ordine alla squalifica inflitta al calciatore Scafuri Giuseppe; di accogliere parzialmente il reclamo, con la riduzione a tre giornate di gara della squalifica inflitta al calciatore Iallonardo Fabrizio; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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