COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO MONTECORVINO 2002 – GARA OLIVETO CITRA / MONTECORVINO DEL 6.3.2005 – 3^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO MONTECORVINO 2002 – GARA OLIVETO CITRA / MONTECORVINO DEL 6.3.2005 – 3^ CAT.
La C.D., letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che lo stesso è infondato. Invero i calciatori Basile Carmine (Montecorvino) e Decoroso Pietro (Montecorvino), a fine gara assumevano atteggiamento minaccioso ed irriguardoso nei confronti del d.d.g.. Tale comportamento si evince chiaramente dalle dichiarazioni dell’arbitro, contenute nel rapporto di gara, per cui appaiono giuste le squalifiche inflitte dal Giudice Sportivo. Nulla rilevano, ai fini della decisione, come invece chiesto dalla reclamante, le dichiarazioni di altri associati e della Forza Pubblica presente. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo proposto ed ordina addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società.
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