COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO LA MORGIA – GARA OLMERI CLUB/LA MORGIA DEL 23.01.05 – 3^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO LA MORGIA – GARA OLMERI CLUB/LA MORGIA DEL 23.01.05 – 3^ CAT. La C.D., letto il reclamo della società La Morgia, rileva che lo stesso non risulta essere stato comunicato alla controparte. Pertanto, essendo mancato uno dei requisiti essenziali ai fini della validità del reclamo (ovvero, l’allegazione della ricevuta della raccomandata postale rimessa alla società controparte, come dall’art. 42, comma 6, C.G.S.), il reclamo medesimo deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo e dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società.
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