COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO NOVA PASTORANO C5 – GARA INTERMINORI / NOVA PASTORANO DEL 5.3.05 – C/5 C1

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO NOVA PASTORANO C5 – GARA INTERMINORI / NOVA PASTORANO DEL 5.3.05 – C/5 C1 La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che lo stesso è parzialmente fondato. Invero, dal referto arbitrale risulta che, al 13’ del s.t., il calciatore Guida Gianpaolo (Nova Pastorano), veniva espulso per doppia ammonizione e, subito dopo, “sputava contro il collega (2° arbitro) raggiungendo la gamba dx”. Rispetto a tale descrizione dei fatti, la società Nova Pastorano sostiene, in reclamo, che il Guida avrebbe, in realtà, sputato verso terra, colpendo solo per caso fortuito il direttore di gara, che si trovava lì vicino. Orbene, ritiene in proposito la Commissione che, pur rimanendo il dato oggettivo dello sputo indirizzato lì dove era l’arbitro e dell’avvenuto raggiungimento di questi, tuttavia il punto d’impatto localizzato sulla gamba induce a considerare come non univoca l’intenzione lesiva del calciatore, la qual cosa rende equo ridurre l’irrogata sanzione alla squalifica fino al 30.09.2005. In tal senso va, quindi, modificata l’impugnata delibera del Giudice Sportivo. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del ricorso, di ridurre al 30.09.2005 la sanzione della squalifica a carico del calciatore Guida Gianpaolo Maria; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
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