COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL VESUVIO – GARA REAL VESUVIO / REAL AMALFI DEL 8.1.05 – C/5 C2
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO REAL VESUVIO – GARA REAL VESUVIO / REAL AMALFI DEL 8.1.05 – C/5 C2
In data 8 gennaio 2005 si è disputata la gara Real Vesuvio/Real Amalfi, valevole per il Campionato Regionale di Calcio a Cinque – Serie C 2. Già nel corso della gara si erano registrati episodi di grave intemperanza (lancio di sigarette accese e ripetuti sputi – alcuni dei quali lo attingevano in più parti del corpo – all’indirizzo dell’arbitro). Inoltre, al termine della gara (conclusasi con il punteggio di 4-6, a favore della società ospitata), il direttore di gara veniva ripetutamente attinto da altri sputi, da parte di “tifosi inferociti, aggrappati alla rete di recinzione”. Ancora: tre sostenitori tentavano di scavalcare la rete di recinzione, ma venivano bloccati dai due custodi della struttura sportiva. Di più: una persona, indossante la tuta della società Real Vesuvio, che si era qualificata come presidente del sodalizio prima dell’inizio della gara, aveva pesantemente inveito contro il direttore di gara, nel mentre questi rientrava nello spogliatoio al termine della gara medesima. L’arbitro puntualizza, altresì, che persona non identificata aveva “aperto il cancello, favorendo l’ingresso”, della cennata persona in tuta, nello spazio antistante gli spogliatoi. L’arbitro riferisce che, da questo momento, si è verificata una sequenza di rassicurazioni verbali, da parte dei dirigenti e dei sostenitori della società Real Vesuvio, verosimilmente finalizzate a propiziare il sollecito allontanamento dell’arbitro e del Commissario di Campo dalla struttura sportiva. In tal modo tranquillizzato, l’arbitro lasciava il campo di gioco a bordo della propria autovettura, seguito dall’autovettura del Commissario di Campo. A causa del traffico intenso, l’auto del Commissario di Campo perdeva contatto con quella dell’arbitro. Riferisce l’arbitro che notava, a quel punto, delle persone su due motorini, che avevano lasciato l’impianto sportivo e che erano state riconosciute dal direttore di gara come spettatori dell’incontro agonistico. Una di queste persone, dalla struttura fisica notevole, si avvicinava all’arbitro, ingiuriandolo e minacciandolo. L’arbitro tentava una rapida manovra con l’auto, per sottrarsi al pericolo, adoperando continuativamente il clacson per richiamare l’attenzione. Bloccata dal traffico, l’auto dell’arbitro veniva circondata dai due motorini. Lo stesso soggetto che aveva precedentemente minacciato ed ingiuriato l’arbitro colpiva la portiera dell’autovettura del direttore di gara con pugni, costringendo l’arbitro medesimo a scendere dall’auto. L’arbitro veniva colpito con pugni e colpi vari, tra i quali alcuni alla testa, fino a quando l’intervento di alcuni passanti riportava la calma. Alla conclusione della vicenda, l’arbitro veniva minacciato da due degli aggressori, che gli intimavano di “non dire niente a nessuno”. Recatosi all’Ospedale Cardarelli di Napoli, all’arbitro venivano diagnosticati, come da referto medico ospedaliero agli atti, “trauma cranico cervicale e contusioni multiple”. Il Giudice Sportivo del C.R. Campania, con decisione pubblicata sul C.U. n. 58 del 13 gennaio 2005, pag. 1209, ha deliberato di escludere la società Real Vesuvio dal Campionato di competenza, con la sanzione accessoria di euro 800 di ammenda. Avverso le richiamate decisioni ha proposto rituale ricorso la società Real Vesuvio, con richiesta di copia degli atti ufficiali e di essere sentita. In via preliminare, questa Commissione Disciplinare, sulla base delle coerenti pronunce della C.A.F., nonché mediante un doveroso procedimento analogico, ritiene di dover ammettere al giudizio nel merito il ricorso, pur redatto senza foglio intestato e senza il timbro della società, in quanto
l’atto non reca soltanto la semplice procura “ad litem”, intestata al legale fiduciario della società, ma è stato anche sottoscritto, in calce, non soltanto dal legale fiduciario medesimo, ma anche dal presidente della società Real Vesuvio, erroneamente indicato nel testo del reclamo come inibito alla sottoscrizione. Tale inibizione non sussiste, in quanto il presidente del Real Vesuvio era, in realtà, squalificato per giornate di gara (e non a tempo), come calciatore della società stessa. La Commissione Disciplinare, esaminati i referti dell’arbitro della gara e del Commissario di Campo; letto il ricorso della società Real Vesuvio; sentita la società ricorrente, rappresentata nell’audizione dal legale di fiducia, ritiene: la circostanza che il direttore di gara fosse stato rassicurato appare, alla luce di quanto verificatosi a distanza dall’impianto sportivo, frutto di un atteggiamento strumentale, o comunque assolutamente inidonea a configurare una circostanza esimente, o, in subordine, attenuante. Qualora anche, per mera ipotesi, gli aggressori dell’arbitro nella pubblica strada si fossero determinati all’iniqua azione soltanto in ragione di una pura coincidenza fortuita, nel senso di aver incontrato sul proprio percorso l’auto del direttore di gara, in ogni caso non può trovare alcuna giustificazione la violenza gratuita, fisica e morale, perpetrata, a livelli di gravità assoluta, ai danni del direttore di gara. Per il vero, le circostanze di fatto e di luogo e l’inseguimento dell’auto dell’arbitro, sia pure per un periodo temporale ridotto, ma in ogni caso persistente, inducono a ritenere assolutamente verosimile l’ipotesi della premeditazione. Del tutto inconferente si presenta l’obiezione, prodotta dalla reclamante, relativa alla distanza (di alcune centinaia di metri, o anche di qualche chilometro, come assunto nel testo del reclamo) dal campo di gioco. Al riguardo, questa C.D. ha il dovere di rilevare che, in una precedente circostanza, questo medesimo organo giudicante di seconda istanza aveva confermato la decisione del Giudice Sportivo del C.R. Campania di escludere dal Campionato di competenza la società Pro Valdiano, i cui sostenitori si erano resi responsabili di un’aggressione all’arbitro ed al Commissario di Campo a molte decine di chilometri di distanza dal campo di gioco (gara Pro Valdiano – Real Pollese del 13 febbraio 2003); osserva, altresì, che il provvedimento dell’esclusione dal Campionato di competenza era stato confermato dalla C.A.F., che aveva giudicato non potesse considerarsi circostanza né attenuante, né tantomeno esimente, la distanza chilometrica del luogo dell’aggressione dal campo di gioco. Questa C.D. giudica, inoltre, che non possa non tenersi conto del diretto ed inconfutabile nesso di causalità tra la gara e gli eventi, di cui al ricorso. Come nel richiamato caso della Pro Valdiano, l’evidenza incontestabile del cennato nesso, fondamento giuridico-sportivo della presente decisione, si individua in una circostanza, espressamente dichiarata dall’arbitro della gara ed alla quale si è già fatto riferimento: uno degli aggressori era, senza dubbio alcuno, in quanto riconosciuto dall’arbitro, un sostenitore della società Real Vesuvio, presente alla gara. Se ne deduce una precisa volontà, nella quale rientra una ferma premeditazione, di aggredire una persona, a tal fine inseguita, pervicacemente attendendo il momento giusto per attuare il proposito. Queste manovre non lasciano adito a dubbi sulla volontà intimidatoria e, per così dire, preparatoria della successiva aggressione. Sul punto, non va sottaciuta la gravità, davvero al di là dei limiti del tollerabile, dell’aggressione medesima, eseguita con inaccettabili modalità e violenza, fino a procurare danni fisici, certificati da una struttura ospedaliera. L’aggressione, oltretutto, ha rappresentato la prosecuzione di quanto verificatosi già durante ed al termine della gara. Attesa, dunque, l’eccezionale gravità dei fatti in esame, questa C.D. ritiene di dover confermare in toto le decisioni del Giudice Sportivo. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il ricorso, come proposto dalla società Real Vesuvio, confermando le decisioni del Giudice Sportivo, con addebito della tassa reclamo, non versata.
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