COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CASAPESENNA – GARA CALATIA M. / CASAPESENNA DEL 27.2.05 – 1^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO CASAPESENNA – GARA CALATIA M. / CASAPESENNA DEL 27.2.05 – 1^ CAT.
La C.D., letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, sentito personalmente il delegato del Presidente della società reclamante, nonché chiamato a chiarimenti l’arbitro rileva che la gravità del gesto commesso dal calciatore Di Caterino Antonio sia stata ridimensionata dal d.d.g., al momento della sua audizione presso questa C.D., di conseguenza, appare conforme ad equità ridurre la squalifica in termini di maggiore congruità e conformità all’effettiva gravità delle infrazioni commesse. P.Q.M.
DELIBERA
di accogliere parzialmente il reclamo e di ridurre, la squalifica al calciatore Di Caterino Antonio fino al 10.4.2005; nulla dispone per la tassa, non versata.
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