COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL MARZANO – GARA FORINO PETRURESE/REAL MARZANO DEL 5.3.05 – 1^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO REAL MARZANO – GARA FORINO PETRURESE/REAL MARZANO DEL 5.3.05 – 1^ CAT.
La C.D., letto il reclamo, erroneamente inoltrato al G.S. e pervenuto a questa C.D. il 23.3.05, visti gli atti ufficiali, rileva che il reclamo medesimo è fondato. Invero, la società Forino Petrurese inseriva in distinta, con funzione di assistente di parte, il sig. De Felice Giuseppe, il quale risultava inibito fino all’8.4.2005, come dal C.U. n. 58 del 13.1.05. La società Forino Petrurese, pertanto, incorre nella sanzione prescritta dall’art. 12, comma 5, lettera b), del Codice di Giustizia Sportiva. PQ.M.
DELIBERA
di accogliere il reclamo e di sanzionare la società Forino Petrurese con la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone per la tassa, non versata.
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