COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO G.C.SANTANGIOLESE – GARA VIRTUS TEVEROLA / S. ANGIOLESE DEL 16.1.05 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO G.C.SANTANGIOLESE – GARA VIRTUS TEVEROLA / S. ANGIOLESE DEL 16.1.05 – 1^ CAT. La C.D., letto il reclamo proposto dalla società G.C. Santangiolese, visti gli atti del fascicolo di ufficio e sentite personalmente le parti, osserva che la società ricorrente ha proposto formale ricorso, inviato con raccomandata postale con avviso di ricevimento in data 21.1.05, corredato dalla prova dell’avvenuta trasmissione alla parte controinteressata, mediante raccomandata postale n. 12535356568-5 del 21.1.05. La società Virtus Teverola ha trasmesso, a sua volta, le proprie controdeduzioni con la nota datata 31.1.2005, a mezzo raccomandata postale n. 11872026908-3, con la quale è dato atto di ricezione di copia del ricorso avvenuta in data 24.1.05. Per dichiarazione della stessa parte controdeducente, le osservazioni sono state trasmesse in violazione della prescrizione di cui all’art. 34, comma 3, C.G.S., che letteralmente detta: “La controparte deve inviare le proprie controdeduzioni entro tre giorni dalla data di ricevimento dei motivi di reclamo”. Il termine è qualificato perentorio dallo stesso art. 34, comma 6, C.G.S., che, pertanto, rende inammissibili le controdeduzioni della società Virtus Teverola. Con il reclamo, la società Santangiolese lamenta la partecipazione alla gara, nelle file della Virtus Teverola, del calciatore n. 13 Caturano Ciro, nato il 31.1.84, in posizione irregolare, in quanto tesserato con la società Real Gladiator. L’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania ha confermato che il predetto calciatore è tesserato, con decorrenza 3.9.04, con la società Real Gladiator. Si è, dunque, nella circostanza, verificato il caso di un’irregolare posizione di un calciatore partecipante alla gara. P.Q.M. DELIBERA di accogliere il reclamo proposto della società G.C. Santangiolese e, per l’effetto, di comminare la punizione sportiva della perdita della gara, a carico della società Virtus Teverola 2000, con il punteggio di 0-3; nulla dispone per la tassa, non versata.
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