COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO SAN FRANCESCO – GARA SP. CLUB LIONI / S. FRANCESCO DEL 18.12.04 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO SAN FRANCESCO – GARA SP. CLUB LIONI / S. FRANCESCO DEL 18.12.04 – 2^ CAT. La C.D., letto il reclamo proposto, visti gli atti ufficiali ed ascoltati l’arbitro e il Commissario di Campo a chiarimenti, rileva che l’arbitro ha sospeso la gara al 34’ del s.t. per intervenuta oscurità, a causa di un guasto all’impianto di illuminazione. La gara è iniziata con 45’ di ritardo, a causa di un contrattempo che ha impedito all’arbitro designato di raggiungere il campo sportivo e la sostituzione dello stesso. La predetta gara avrebbe dovuto iniziare e terminare con un orario (14.30) che avrebbe consentito lo sviluppo della stessa con luce naturale. Per questo motivo, la società ospitante non era tenuta a garantirne lo svolgimento con luce artificiale. Quindi, nel momento in cui è avvenuto un guasto all’impianto di illuminazione e l’arbitro, dopo aver inutilmente atteso venti minuti per la ripresa del gioco, ha decretato la sospensione della gara medesima, la responsabilità non può attribuirsi alla società ospitante, non essendo emerso alcun elemento certo, neppure sulla base dell’audizione dell’arbitro e del Commissario di Campo, che possa essere ricondotto, per l’appunto, nell’ambito delle responsabilità, anche sotto il profilo della grave negligenza, della società ospitante. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto e dispone la ripetizione della gara, rimandando gli atti al Comitato per la fissazione della data del suo svolgimento; ordina addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società.
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